GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Falso in atto pubblico

Ai fini del delitto previsto dall'art. 479 c.p., la cartella clinica rientra nella categoria degli atti pubblici, ove sia redatta dal medico di un ospedale pubblico, essendo caratterizzata dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, modificativi o estintivi rispetto a situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché dalla documentazione di attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto. Né esso perde tale qualifica se manchi della sottoscrizione, salvo che non esista la possibilità di identificarne l'autore e sempre che la legge con richieda ad substantiam la sottoscrizione stessa, poiché tale requisito concerne l'integrità formale dell'atto e non già la sua esistenza giuridica e la sua validità. Cassazione penale, sez. V, 17 dicembre 1992.

La cartella clinica redatta dal medico di un pubblico ospedale non può ritenersi, per ciò solo ed "in toto", atto pubblico munito di fede privilegiata, dovendo tale particolare efficacia probatoria intendersi limitata alla sua provenienza dal pubblico ufficiale ed ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti. Cassazione penale, sez. V, 24 ottobre 1980.

Deve essere considerato atto pubblico, in quanto esplicazione di potere certificativo e partecipe della natura pubblica dell'attività sanitaria cui si riferisce, non solo la cartella clinica tenuta da una struttura pubblica , ma anche - in virtù della delega di pubbliche funzioni conferita al soggetto privato dal servizio sanitario nazionale - quella tenuta da una casa di cura convenzionata con detto servizio. (Fattispecie in tema di falsità ideologica commessa da medici in una cartella clinica tenuta da una casa di cura convenzionata). Cassazione penale, sez. un., 11 luglio 1992.

La cartella clinica acquista il carattere di definitività in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata. Ogni annotazione assume pertanto autonomo valore documentale e spiega efficacia nel traffico giuridico non appena viene trascritta, con la conseguenza che una successiva alterazione da parte del compilatore costituisce falsità punibile, ancorché il documento sia ancora nella sua materiale disponibilità in attesa della trasmissione alla direzione sanitaria per la definitiva custodia. Cassazione penale, sez. V, 1 dicembre 1987.

La cartella clinica adempie la funzione di diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti per cui gli eventi devono essere annotati contestualmente al loro verificarsi. Pertanto la cartella clinica acquista il carattere di definitività in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata. Ne consegue che (all'infuori della correzione di meri errori materiali) le modifiche e le aggiunte integrano un falso punibile, anche se il soggetto abbia agito per ristabilire la verità, perché violano le garanzie di certezza accordate agli atti pubblici. Cassazione penale, sez. V, 20 gennaio 1987.

La cartella clinica redatta da un medico di un ospedale pubblico è caratterizzata dalla produttività di effetti incidenti su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché dalla documentazione di attività compiute dal pubblico ufficiale che ne assume la paternità: trattasi di atto pubblico che esplica la funzione di diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, sicché i fatti devono esservi annotati contestualmente al loro verificarsi. Ne deriva che tutte le modifiche, le aggiunte, le alterazioni e le cancellazioni integrano falsità in atto pubblico, punibili in quanto tali; nè rileva l'intento che muove l'agente, atteso che le fattispecie delineate in materia dal vigente codice sono connotate dal dolo generico e non dal dolo specifico. Cass .Pen. sez.V 26/11/97 n. 1098.

La cartella clinica, della cui regolare compilazione è responsabile il primario, adempie la funzione di diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, attesa la sua funzione di diario, i fatti devono essere annotati contestualmente al loro verificarsi. Ne consegue che l'annotazione postuma di un fatto clinico rilevante integra il reato di falso materiale in atto pubblico di cui all'art. 476 c.p. Cassazione penale, sez. V, 21 aprile 1983.

Ha natura di atto pubblico (Falso in atto pubblico) la cartella clinica redatta dal medico dipendente di una clinica convenzionata con il ministero della sanità. Cassazione penale, sez. V, 21 gennaio 1981.

Il falso materiale e il falso ideologico sono ravvisabili anche quando la falsificazione, ad opera di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, avviene a mezzo di supporto informatico.
Il reato è previsto dall’articolo 491/bis del Codice penale: falsità in documenti informatici. Cassazione, 14 marzo/12 maggio 2003.

Tratti da Juris Data.

E' falso ideologico non aver annotato nella cartella clinica il prelievo "andato male" in una amniocentesi.
I medici che effettuano l'amniocentesi (l'intervento acquista indubbia valenza alla luce delle conseguenze che ne possono derivare) hanno l'obbligo di annotare nella cartella clinica tutti i prelievi di liquido amniotico effettuati, compresi quelli ematici anche se giudicati inutili ai fini dell'indagine genetica.
Infatti, data la funzione della cartella clinica (peraltro nella fattispecie con natura di atto pubblico) di diario clinico degli interventi del medico e dei relativi fatti clinici rilevanti, tutti gli eventi devono essere annotati contestualmente e conformemente al loro verificarsi. Cassazione n. 22694/2005.

 

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